Art. 8.
(Delega al Governo per la razionalizzazione e la semplificazione degli obblighi fiscali e per la concessione di agevolazioni fiscali in favore dello spettacolo dal vivo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, uno o più decreti legislativi in materia di:

          a) razionalizzazione e semplificazione degli obblighi fiscali, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

              1) esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive

 

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(IRAP) per i soggetti dello spettacolo dal vivo;

              2) riduzione e omogeneizzazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività dello spettacolo dal vivo;

              3) deduzione dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) delle spese di vitto e di alloggio per artisti, tecnici e amministratori, relativamente alle attività svolte fuori dal luogo di residenza;

              4) equiparazione, ai fini dell'applicazione delle norme relative al cuneo fiscale, del personale con contratto stagionale al personale assunto a tempo indeterminato;

          b) concessione di agevolazioni fiscali, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

              1) applicazione di forme di riduzione della base imponibile;

              2) detassazione degli utili reinvestiti nell'attività dello spettacolo dal vivo;

              3) applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di importo pari all'interesse legale vigente per il ritardato versamento delle somme relative ai contributi previdenziali conseguente alla ritardata erogazione delle contribuzioni statali e regionali;

              4) detassazione dei costi pubblicitari e di affissione;

              5) concessione di facilitazioni per l'acquisto, la ristrutturazione e l'innovazione tecnologica delle sale di spettacolo dal vivo nonché per attività di formazione e di aggiornamento professionali;

              6) esenzione fiscale delle somme derivanti da donazioni o erogazioni liberali, in denaro, beni o servizi, e delle sponsorizzazioni effettuate da privati, persone fisiche e giuridiche, in favore dei soggetti dello spettacolo dal vivo e per iniziative di recupero, adeguamento funzionale e tecnologico e ristrutturazione di spazi e di immobili da adibire all'attività

 

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del settore nonché per la realizzazione di nuove strutture;

              7) riduzione tariffaria per utenze connesse allo svolgimento dell'attività dello spettacolo dal vivo.

      2. L'attività itinerante dello spettacolo dal vivo non è assoggettata alle disposizioni del Ministero dei trasporti concernenti l'imposizione di limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati durante i periodi festivi.