1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, uno o più decreti legislativi in materia di:
a) razionalizzazione e semplificazione degli obblighi fiscali, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
1) esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive
2) riduzione e omogeneizzazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività dello spettacolo dal vivo;
3) deduzione dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) delle spese di vitto e di alloggio per artisti, tecnici e amministratori, relativamente alle attività svolte fuori dal luogo di residenza;
4) equiparazione, ai fini dell'applicazione delle norme relative al cuneo fiscale, del personale con contratto stagionale al personale assunto a tempo indeterminato;
b) concessione di agevolazioni fiscali, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
1) applicazione di forme di riduzione della base imponibile;
2) detassazione degli utili reinvestiti nell'attività dello spettacolo dal vivo;
3) applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di importo pari all'interesse legale vigente per il ritardato versamento delle somme relative ai contributi previdenziali conseguente alla ritardata erogazione delle contribuzioni statali e regionali;
4) detassazione dei costi pubblicitari e di affissione;
5) concessione di facilitazioni per l'acquisto, la ristrutturazione e l'innovazione tecnologica delle sale di spettacolo dal vivo nonché per attività di formazione e di aggiornamento professionali;
6) esenzione fiscale delle somme derivanti da donazioni o erogazioni liberali, in denaro, beni o servizi, e delle sponsorizzazioni effettuate da privati, persone fisiche e giuridiche, in favore dei soggetti dello spettacolo dal vivo e per iniziative di recupero, adeguamento funzionale e tecnologico e ristrutturazione di spazi e di immobili da adibire all'attività
7) riduzione tariffaria per utenze connesse allo svolgimento dell'attività dello spettacolo dal vivo.
2. L'attività itinerante dello spettacolo dal vivo non è assoggettata alle disposizioni del Ministero dei trasporti concernenti l'imposizione di limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati durante i periodi festivi.